la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  Valle  d'Aosta  assume  e  promuove le iniziative
necessarie per garantire che i veicoli trasportanti merci  su  strada
circolino  e transitino, nel territorio regionale, nel rispetto della
salute e della sicurezza  della  popolazione,  nonche'  della  tutela
dell'ambiente naturale.